Regioni in zona rossa, approfondimenti legali riguardo la pratica degli sport e nello specifico del kitesurf
Con l’uscita del nuovo D.L. 13/3/21 n.30, anche la Regione Lazio insieme a tante altre ragioni, da Lunedì 15 marzo 2021, sarà sottoposta a nuove misure restrittive.
Abbiamo chiesto allo Studio Legale Lucchetti Manni di aiutarci ad interpretare il testo di legge in riferimento a ciò che ci interessa più da vicino: la possibilità o meno di praticare l’attività sportiva, e nello specifico il kitesurf, in zona rossa.
Di seguito le conclusioni a cui gli avvocati sono giunti, dopo un’attenta analisi del suddetto decreto.
Speriamo che questo articolo vi aiuti a chiarire eventuali dubbi, invitandovi a fare sempre riferimento ai continui aggiornamenti forniti dal Governo nelle FAQ.
Le interpretazioni del “D.L. 13/3/21 n.30” da parte dello Studio Lucchetti Manni

L’attività sportiva in zona rossa è consentita, in forma individuale e nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri. Non è necessario rimanere nelle adiacenze della propria abitazione, ma è comunque vietato uscire dal proprio comune e dalla propria regione.
Questa è la conclusione cui è possibile giungere dalla lettura delle norme attualmente in vigore.
Ai sensi dell’art. 1 lettera n del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132), infatti, al fine di impedire la diffusione del virus Covid-19 possono essere adottate misure con le quali disporre la limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per le attività motorie, ludiche e ricreative.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, attuativo del Decreto Legge predetto, con l’art. 41 ha disposto che nelle zone rosse del territorio nazionale, è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
La norma individua i vincoli della prossimità all’abitazione e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie solo per l’attività motoria, mentre nulla dice per quel che concerne l’attività sportiva. Per questo motivo si può ritenere che la pratica dello sport non sia soggetta a tali limitazioni.
Ad ulteriore conferma di questa tesi si riporta la risposta fornita dal Dipartimento dello Sport del Governo nella pagina delle faq con riferimento all’uso della bicicletta:
“È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione”.
Ma quale è la differenza tra attività motoria ed attività sportiva?
In assenza di riferimenti normativi possiamo utilizzare le indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute.
Secondo l’OMS per “attività fisica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”.
Lo sport, invece, per il Ministero della Salute, comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise: è un gioco istituzionalizzato, codificato in modo tale da essere riconosciuto e riconoscibile da tutti per regole e meccanismi, ai quali si fa riferimento per la sua pratica in contesti ufficiali o non ufficiali.
Competizioni sportive di livello agonistico riconosciute di interesse nazionale
Da ultimo, per quel che riguarda le competizioni sportive di livello agonistico riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP, sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, muniti di tessera agonistica, purché a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva (art. 18 DPCM 2 marzo 2021).