STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE PRO KITESURF ROMA DILETTANTISTICA”
ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE
A norma dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli art.36 e successivi del Codice Civile l’Associazione è denominata “Associazione Pro Kitesurf Roma” in sigla “APKR” con sede sociale in Roma via Torre del Fiscale 9.
E’ facoltà dell’Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all’estero.
ART.2 -PRINCIPI E SCOPI
L’Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
L’Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive, con particolare riferimento al Kitesurf, al SUP (Stand Up Paddle), al surf ed al windsurf, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività sportiva, nonché la partecipazione a competizioni sportive.
Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’Associazione può peraltro, promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria.
Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
L’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
L’Associazione aderisce a quelle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva che ritiene opportuno per raggiungere i propri scopi.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità interna, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i soci e dall’elettività delle cariche sociali; può erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale.
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito, ad eccezione dei rimborsi spese deliberati dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta.
ART. 3- DURATA
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art.4 – I Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali ne facciano richiesta, presentando domanda al Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minorenne, la stessa deve essere controfirmata dall’esercente la patria potestà: chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
Tutti i soci hanno eguali diritti. Tutti i soci maggiorenni possono partecipare alle Assemblee nonché all’elettorato attivo e passivo. Il socio minorenne, fino al compimento della maggiore età, è automaticamente e tassativamente rappresentato in tutti gli atti sociali da chi, esercitando la patria potestà, ne ha congiuntamente controfirmato la domanda di ammissione.
Tutti i soci hanno il dovere di:
● pagare la quota associativa annuale decisa dall’Assemblea. Tale quota non è trasmissibile nè rivalutabile;
● osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
● osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva.
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
● dimissioni;
● morosità;
● radiazione;
● scioglimento dell’Associazione come previsto dal presente Statuto;
● decesso.
Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera, rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
L’associato radiato non può essere più ammesso.
I soci decaduti per morosità e dimissioni sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
Non sono ammessi soci temporanei nè limitazioni in considerazione della
partecipazione alla vita sociale.
Art- 5 Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.
– Il Collegio dei Revisori dei Conti.
– Collegio dei Probiviri
Art. 6 -L’Assemblea
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e/o straordinarie.
L’Assemblea deve essere convocata attraverso avviso affisso nella sede legale ovvero con qualsiasi altro strumento, anche telematico, almeno 10 giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea, oltre a quanto ad essa attribuito:dalla legge o altrove dal presente Statuto:
● approva le modifiche dello Statuto;
● nomina e revoca il Presidente;
● nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
● nomina i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
● decide l’importo della quota associativa annuale;
● approva il rendiconto economico-finanziario;
● approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
● delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità coi principi ispiratori dello Statuto;
● esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
● delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei soci minorenni, fino al compimento della maggiore età, è automaticamente e tassativamente esercitato da chi, avendo la patria potestà, ne ha congiuntamente controfirmato la domanda di ammissione. Sono ammesse massimo due deleghe in capo alla stessa persona.
ART.7 – L’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge nonché sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, ovvero in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.
ART. 8 – L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria delibera, tra l’altro, sulle seguenti materie:
● modifiche dello Statuto;
● atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
● scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;
● ogni altra materia di sua competenza a norma di legge e del presente Statuto nonché sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i 3/4 dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, ovvero in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
ART.9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto dal Presidente (che è anche il Presidente dell’Associazione), dal Vicepresidente, dal segretario, con funzioni anche di Tesoriere e da due consiglieri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Il Consiglio Direttivo, tra l’altro:
● amministra l’Associazione;
● delibera sulle domande di ammissione dei soci;
● predispone il rendiconto economico-finanziario;
● attua le deliberazioni dell’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo della maggioranza dei propri componenti. In questi casi il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
Art.10 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio e inoltre ha la firma legale. Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria. Il Presidente inoltre:
● presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, e ne cura l’attuazione delle delibere: in caso di necessità può avere potere decisionale su materie di competenza del Consiglio Direttivo e di competenza dell’Assemblea, salvo limiti inderogabili di legge, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo e dell’assemblea entro 120 giorni;
● ha il potere di apertura e di utilizzo di ogni conto corrente bancario intestato all’Associazione, con tutte le relative facoltà, ivi inclusa quella di firmare assegni per traenza e girare all’incasso assegni o altri titoli di credito;
● stipula gli atti inerenti l’attività sociale e provvede alla direzione ed alla gestione dell’Associazione in conformità alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento o di temporanea assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.
Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.
ART. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell’incarico o altro motivo di cessazione dell’incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire dal più anziano.
Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) deplorazione;
c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
d) radiazione.
Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all’Assemblea Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.
L’Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell’Assemblea non possono essere impugnate avanti l’Autorità Giudiziaria.
ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi e il Presidente, e da due componenti supplenti.
I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai rendiconti annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell’incarico o altro motivo di cessazione dell’incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire dal più anziani.
ART.13 – GLI ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario, che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
ART.14 – IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
● quote associative;
● proventi commerciali e non commerciali;
● contributi pubblici e/o privati;
● proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;
● donazioni, lasciti, elargizioni, sia di persone che di enti pubblici e/o privati;
● beni mobili e immobili di proprietà;
● quant’altro concorra ad incrementare il patrimonio sociale.
Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.
ART.15- LE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, non è richiesta alcuna firma oltre quella del Presidente. Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro incaricato, tra i propri membri, per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente.
ART. 16 -MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea straordinaria.
Per le variazioni imposte da futura legislazione è competente il Consiglio Direttivo.
ART.17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dell’Assemblea straordinaria con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento, il patrimonio eventualmente residuo dopo la liquidazione deve essere devoluto ad una o più associazioni sportive o a fini di utilità sociale: la scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.18 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile nonché le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, in particolare della FIV e/o degli Enti di Promozione Sportiva per le relative discipline di appartenenza.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.